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MiFID II e il trading per conto proprio: Un riepilogo dei punti principali

MiFID II Operazioni per conto proprio

Quando la Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID II) è entrata in vigore il 3 gennaio 2018 in tutta l'Unione Europea, i legislatori dell'UE hanno voluto mostrare l’intento di instillare fiducia nel sistema finanziario. La direttiva è un aggiornamento della precedente Direttiva MiFID del 2007, la quale aveva stabilito un mercato unico per gli investimenti, promuovendo al contempo la concorrenza e uniformato la protezione degli investitori all'interno dell'UE. Una delle aree in cui le normative sono cambiate con la MiFID II è quella del “trading per conto proprio”. 

Questo articolo spiega cosa significa trading per conto proprio secondo la MiFID II, le differenze tra l’approccio della direttiva originale e la sua versione aggiornata e quali sono i requisiti per le organizzazioni al riguardo. 

1. Cos'è il trading per conto proprio nella MiFID II?

1.1 Definizione secondo la MiFID

Secondo entrambe le direttive MiFID, il trading per conto proprio significa "compravendita contro capitale proprio che porta alla conclusione di transazioni in uno o più strumenti finanziari". 

Il trading per conto proprio può riferirsi alle imprese di investimento che assumono posizioni nel mercato finanziario, inclusi il trading proprietario e quelli creati dal market-making. Può anche applicarsi a dei servizi per i clienti, che potrebbero includere l'agire come un Internalizzatore Sistematico, dove l'impresa agisce come controparte per un cliente, utilizzando il proprio capitale. Un'altra forma di trading per conto proprio si verifica quando l'impresa assume una posizione di mercato, registrata nei suoi libri contabili come 'capitale non abbinato', al momento dell'esecuzione di un ordine. 

1.2 Comprendere il trading per conto proprio nella MiFID II

Il trading per conto proprio è trattato nella MiFID II in tre aree principali: 

Area 

Definizione 

Matched Principal Trading (MTCH) 

Il Matched principal trading è descritto da The Trade come ‘un'operazione in cui un intermediario si interpone tra due controparti che negoziano un'obbligazione, al fine di abbinare gli ordini organizzando simultaneamente operazioni di compensazione utilizzando il proprio capitale'. L'azienda che agisce come intermediario non realizza alcun guadagno o perdita dall'operazione ma raccoglie una commissione o una tariffa per la mediazione. 

Trading per conto proprio (DEAL) 

Tutte le altre forme di trading per conto proprio che non fanno parte del MTCH. 

Any Other Capacity (AOTC) 

Se l'operazione non riguarda il trading per conto proprio o il MTCH, viene categorizzata con questo termine, il quale include anche attività di intermediazione. 

1.3 Esenzioni nel trading per conto proprio nel MiFID II

Secondo l'articolo 2(1)(d) della MiFID II, le linee guida della direttiva sul trading per conto proprio non si applicano a "persone che operano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dai derivati sulle materie prime o quote di emissione o derivati di essi e che non forniscono altri servizi di investimento o svolgono altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dai derivati sulle materie prime o quote di emissione o derivati di essi". 

Inoltre, ci sono alcune entità che rientrano nella categoria delle esenzioni. Queste entità sono: 

  • I market maker, solitamente grandi aziende che offrono prezzi di acquisto e vendita su determinati asset e negoziano in entrambe le direzioni rapidamente, aumentando la liquidità nel mercato e aiutando a farlo funzionare in modo dinamico. 
  • Trader che utilizzano tecniche di trading algoritmico ad alta frequenza. 
  • Trader che operano per conto proprio mentre eseguono ordini per conto di clienti. 

1.4 Requisiti organizzativi

La MiFID II richiede alle aziende di: 

  • Conservare le registrazioni di tutte le comunicazioni relative alle transazioni completate durante il trading per conto proprio, incluse quelle legate alle comunicazioni destinate alla chiusura di una transazione. 
  • Creare sistemi per prevenire l'uso degli strumenti finanziari quando il cliente effettua trading per conto proprio o per ottenere il permesso esplicito del cliente in anticipo. 
  • Mettere in atto misure per impedire l'uso dei fondi dei clienti detenuti dalle società di investimento per effettuare operazioni di trading per conto proprio. 

 

2. Reporting per il trading per conto proprio nella MiFID II

Nel rapporto di trading, quando si effettua trading per conto proprio, la società di investimento deve identificarsi come compratore o venditore. L'altra entità sarà la controparte, il cliente o la piattaforma di trading. Secondo l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA): 

"La società di investimento può agire esclusivamente per eseguire le operazioni per conto proprio o con l'intenzione di soddisfare gli ordini che ha ricevuto da un cliente. Nel secondo caso, l'orario e la data del rapporto del cliente potrebbero essere gli stessi di quello del mercato o successivi, e il prezzo del rapporto di mercato e del cliente potrebbero essere gli stessi o differire." 

Per le transazioni che avvengono tramite trading a principale abbinato, è necessario mostrare nel rapporto che la società di investimento non ha subito alcuna variazione della posizione a causa dell'operazione. Se si tratta di un cliente, è possibile inviare un unico rapporto con i dettagli sia riguardanti il cliente che il mercato. 

Quando si effettua trading per conto proprio, le società di investimento devono conservare tutte le comunicazioni che hanno portato a concludere delle transazioni o che erano intenzionate a chiuderle. Le registrazioni delle chiamate telefoniche e dei messaggi elettronici devono essere incluse in questo archivio. È quindi essenziale che le aziende forniscano degli strumenti ai dipendenti che consentano di registrare queste comunicazioni e dissuadano dall’utilizzo di dispositivi personali che non possono registrare informazioni. 

L'azienda deve informare i nuovi clienti che dovrà registrazione le comunicazioni, prima di fornire loro dei servizi di investimento. Se non sono d’accordo sull’utilizzo di questi metodi di comunicazione, possono essere utilizzati altri mezzi, come la posta, i fax e i verbali degli incontri faccia a faccia. 

La società di investimento dovrebbe mantenere queste registrazioni per cinque anni, o fino a sette anni se richiesto dall'Autorità Competente Nazionale (NCA). 

3. Trading per conto proprio – La differenza tra MiFID e MiFID II

Una delle principali differenze tra MiFID e MiFID II in merito al trading per conto proprio è che la normativa rinnovata riduce il numero di parti esentate dal suo ambito. Ad esempio, le persone il cui principale attività è il trading per conto proprio su merci e/o derivati su merci devono ora aderire ai requisiti di registrazione stabiliti da MiFID II. L'esenzione non si applica più nemmeno alle parti che commerciano permessi di emissione (EUA) o derivati su EUA. 

4. Restrizioni sulle capacità di trading

Poiché le imprese che effettuano trading per conto proprio, incluso il trading con principal abbinato, agiscono direttamente per conto proprio e non per un cliente o con un mandato di discrezione da parte del cliente, non possono trasmettere ordini. Questi sono considerati come ordini propri. 

Se una società di investimento ha formalmente trasmesso un ordine, ma non soddisfa i criteri dell’ESMA per la trasmissione, quest’ultima consente alla società di riportarlo come operazione svolta in 'qualsiasi altra capacità'. 

5. Domande frequenti (FAQ)

5.1 Qual è la definizione di uno strumento finanziario nella MiFID II?

Gli strumenti finanziari sono asset o pacchetti di capitale che possono essere negoziati. 

Gli strumenti finanziari classificati dalla MiFID II sono: i valori mobiliari trasferibili, gli strumenti del mercato monetario, le quote di organismi di investimento collettivo, le opzioni, i futures, gli swap, i contratti a termine e altri contratti derivati, gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, i contratti finanziari per differenze, i permessi di emissione riconosciuti ai fini dell'adeguamento ai requisiti del Sistema di Scambio di Emissioni (EU ETS). 

5.2 Quali operazioni devono essere segnalate nella MiFID II?

Le operazioni segnalabili sono: 

  • Quelle che includono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati su una piattaforma di trading o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione. 
  • Quelle che includono strumenti finanziari dove l'underlying è uno strumento finanziario negoziato su una piattaforma di trading. 
  • Quelle che includono strumenti finanziari il cui underlying è un indice o un gruppo di strumenti finanziari negoziati su una piattaforma di trading. 

5.3 La MiFID si applica alle compagnie assicurative?

, se una compagnia di assicurazioni fornisce e negozia uno strumento finanziario rilevante, deve rispettare la normativa MiFID II.  

6. Conclusione

I requisiti della MiFID II sul trading per conto proprio richiedono un'attenzione particolare da parte delle società di investimento che partecipano in queste attività. Al momento ci sono meno soggetti esentati dall'ambito di applicazione della direttiva. Sarà necessario implementare nuovi metodi di segnalazione e registrazione sia delle comunicazioni che portano a transazioni che delle conversazioni in cui l'intenzione era di concludere una transazione. 

Potete ottenere un pieno rispetto della MiFID II grazie alla piattaforma online di TradeLog,  che raccoglie e monitora le transazioni personali dei dipendenti. Inoltre, TradeLog gestisce il pre-clearance in base ai tuoi parametri aziendali e segnala automaticamente eventuali violazioni. 

7. Riferimenti e letture consigliate


 

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